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icona-ingegnere Impianti elettrici civili

Una delle novità più interessanti introdotte dalla settima edizione della norma CEI 64-8 è sicuramente la variante V3, trasformato nel “Capitolo 37 - Ambienti residenziali. Prestazioni dell’impianto“.

La classificazione energetica per fasce di rendimento, come ad esempio per gli elettrodomestici, ha abituato l’utente finale ad una suddivisione qualitativa a livelli, pertanto commercialmente le tre varianti sono presentate come le stelle attribuite alle strutture alberghiere, lasciando al cliente la decisione del livello sul quale attestarsi.

In prima battuta, anche dal punto di vista normativo è possibile accettare l’approccio commerciale, dal momento che dalla definizione delle prestazioni degli impianti, deriva una suddivisione qualitativa dei sistemi.

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I livelli non sono collegati alle categorie catastali e alle classi di prestazioni energetica degli edifici, ma, per quanto detto in precedenza, concorrono a determinare anche la valorizzazione di un'unità immobiliare.

La novità consiste nel fatto che venga dedicato uno specifico capitolo della norma agli impianti civili residenziali, che, pur avendo un’importante rilevanza numerica, non godevano di specifiche prescrizioni, generando una molteplicità di casi lasciati all’interpretazione.

Il capitolo 37 non riguarda soltanto gli aspetti relativi alla sicurezza delle persone e dei beni, bensì fornisce precise indicazioni sulle caratteristiche funzionali degli impianti, sulla quantità di apparecchi da installare e sulla tipologia di posa.



Le prescrizioni si applicano a:
  1. nuovi impianti, ad eccezione degli impianti negli edifici pregevoli per arte e storia,
  2. rifacimenti completi di impianti elettrici esistenti.

Sono previsti tre livelli di prestazione e fruibilità, contraddistinti da una dotazione funzionale minima e da una suddivisione minima dei circuiti terminali in funzione della metratura dell’appartamento (la superficie da considerare è quella calpestabile, espressa in metri quadrati, escludendo dalla metratura eventuali pertinenze dell’abitazione, come box o giardino):

  • livello 1: è obbligatorio per ottenere la dichiarazione di conformità dell’impianto, rappresenta la dotazione minima;
  • livello 2: prevede una maggiore fruibilità degli impianti attraverso un numero maggiore di prese di corrente e di circuiti, il videocitofono e il controllo dei carichi elettrici;
  • livello 3: prevede dotazioni impiantistiche ampie e innovative, compresa l'integrazione domotica.

Per considerare l'impianto elettrico di livello 3 l'impianto domotico deve gestire almeno 4 delle seguenti funzioni:

  1. antintrusione,
  2. controllo carichi,
  3. gestione comando luci,
  4. gestione temperatura,
  5. gestione scenari;
  6. controllo remoto,
  7. sistema diffusione sonora,
  8. rilevazione incendio (UNI 9795),
  9. sistema antiallagamento e/o rilevazione gas.

La variante ha introdotto anche prescrizioni valide per tutti i livelli che concernono alcune scelte progettuali e installative, come il dimensionamento dell’intero impianto a seconda della metratura:

  • in unità abitative di superficie fino a 75 mq dimensionamento per una potenza (contrattuale di fornitura) di almeno 3 kW,
  • in unità abitative di superficie superiore dimensionamento per una potenza (contrattuale di fornitura) di almeno 6 kW.

Altre prescrizioni riguardano la posa, il dimensionamento e la protezione del montante, ossia il cavo di collegamento tra il contatore dell’Ente Distributore e il quadro generale, la realizzazione dei quadri, il dimensionamento delle tubazioni, il cablaggio lineare che agevoli interventi di manutenzione e ampliamento.

Anche se spesso non è obbligatorio dotarsi di un documento progettuale redatto da un professionista, l’intervento di un progettista assicura al cliente il rispetto delle prescrizioni normative, nonché l’integrazione dell’impianto elettrico con gli altri impianti e la valutazione dell’installazione di sistemi di generazione alimentati da fonti di energia rinnovabile.

A tal proposito si ricorda l’obbligo di dotare edifici di nuova costruzione con impianti solari, come meglio espresso dal Dlgs nr. 28 del 3 marzo 2011.

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