Progettazione
icona menu

icona-ingegnere Valutazione dei rischi elettrici

Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ha fornito precise indicazioni sulla valutazione del rischio elettrico, successivamente integrate e modificate dal D.Lgs. n. 106 del 2009.

Il Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche” del Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” fa riferimento agli obblighi del datore di lavoro connessi alla presenza del rischio elettrico: al comma 2 dell’art. 80 (“Obblighi del datore di lavoro”) viene sottolineato l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di valutare i rischi di natura elettrica, tenendo in considerazione dei tre punti seguenti:

  1. le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando eventuali interferenze,
  2. i rischi presenti nell’ambiente di lavoro,
  3. tutte le condizioni di esercizio prevedibili.


Classificazione delle aree per il rischio elettrico

simbolo-rischio-elettrico
Energeering si propone per la classificazione dei luoghi e per la suddivisione per aree di rischio , secondo la seguente differenziazioneche fa riferimento alle norme CEI per la progettazione, l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici:
  1. luoghi ordinari;
  2. luoghi a maggior rischio in caso d’incendio;
  3. luoghi conduttori ristretti: ossia luoghi che si presentano delimitati da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno e che al loro interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi (es. i serbatoi metallici, scavi, ecc... );
  4. luoghi con pericolo di esplosione: ossia luoghi in cui possono formarsi atmosfere esplosive, cioè una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta;
  5. cabine di trasformazione MT/BT;
  6. locali ad uso medico;
  7. ambienti in cui si svolgono attività di zootecnia;
  8. cantieri.

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 81/08, ad ogni modifica organizzativa o del ciclo produttivo si renderà necessaria una rivalutazione del rischio, finalizzata a identificare la corretta classificazione del luogo dal punto di vista elettrico e l’effettiva conformità degli impianti in relazione all’ambiente di installazione.


icona-spina-elettrica
La conformità degli impianti elettrici

La rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge, ossia la realizzazione degli impianti secondo la “regola dell’arte” è da considerarsi un prerequisito per la valutazione del rischio elettrico.

Il datore di lavoro che intende garantire la conformità degli impianti dovrà:

  1. accertarsi che gli impianti elettrici presenti nei locali siano installati nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari applicabili,
  2. accertarsi che i fabbricati risultino protetti dalle scariche atmosferiche in conformità alle norme tecniche, in particolare alla norma CEI EN 62305-2,
  3. assoggettare gli impianti a regolare manutenzione e verifica in base ad un programma di controlli predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti,
  4. assoggettare gli impianti alle previste verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01.

Energeering © - Web design: Elisabetta Chiaradia Home Privacy Policy Cookies Policy Dove siamo e Contatti