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icona-ingegnere Sicurezza negli impianti elettrici: D. Lgs. 81/08

Il riferimento normativo che definisce il ruolo del progettista nell’ambito della sicurezza elettrica è il DLgs nr. 81 del 9 aprile 2008, noto anche come “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, il quale sostituisce la celebre “626”, ossia il DLgs 626/94.

L’articolo 80 interessa direttamente gli impianti elettrici, definendo gli obblighi in carico al datore di lavoro:
  1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
    1. contatti elettrici diretti;
    2. contatti elettrici indiretti;
    3. innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
    4. innesco di esplosioni;
    5. fulminazione diretta ed indiretta;
    6. sovratensioni;
    7. altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

  2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
    1. le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
    2. i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
    3. tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

  3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.

  4. 3-bis.
  5. nIl datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
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Affinché siano rispettate le condizioni citate nel decreto è necessario che gli impianti elettrici siano realizzati secondo le norme di buona tecnica, ossia che risulti disponibile la documentazione progettuale, redatta in accordo alla norma CEI 0-2, e la dichiarazione di conformità degli impianti sottoscritta da un tecnico abilitato secondo quanto riportato del D.M. 37/08 (ex legge 46/90).

Occorre inoltre un piano di manutenzione programmata per gli impianti elettrici, la quale deve essere affidata ad una figura qualificata, come previsto dalla norma CEI 11-27.

Il primo passo per la definizione delle caratteristiche di un impianto elettrico è la classificazione del luogo, ossia la determinazione delle peculiarità dell’edificio e dell’attività svolta al suo interno.

Una classificazione accurata del luogo permette di stabilire quali siano le prescrizioni da rispettare affinché i sistemi siano “ … realizzati secondo le norme di buona tecnica.”.

Il tipo di luogo definisce anche la necessità di ulteriori valutazioni da parte di professionisti, come ad esempio il rischio di fulminazione, i rischi dovuti a campi elettromagnetici, quelli derivanti da atmosfere esplosive e la verifica degli impianti di messa a terra.

Il rispetto del Dlgs 81/08 non rappresenta per il datore di lavoro solo un obbligo morale, ma è regolato da un preciso regime sanzionatorio, di cui sotto uno stralcio:
Violazione Articolo di Riferimento Sanzione
Non sono stati valutati rischi di natura elettrica Art. 80 comma 2 Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da €. 2.500 a €. 6.400
Non è stato valutato il rischio di fulminazione Art. 80 comma 2 Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da €. 2.500 a €. 6.400
Non sono state adottate le misure tecniche e organizzative necessarie ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi dovuti ai contatti diretti ed indiretti, all’innesco e propagazione di incendi ed esplosioni, alla fulminazione e alle sovratensioni Art. 80 comma 3 Arresto da 2 a 4 mesi, oppure ammenda da €. 1.000 a €. 4.800
Non sono stati valutati i rischi dovuti ai campi elettromagnetici Art. 29 comma 1 Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da €. 2.500 a €. 6.400
Non è stata eseguita la verifica dell’impianto di terra o di protezione dai fulmini (DPR 462/01) Art. 80 comma 3
Art. 64 comma 1
Arresto da 2 a 4 mesi, oppure ammenda da €. 1.000 a €. 4.800
Non è stata eseguita la verifica dell’impianto elettrico nelle zone 0 Art. 296 comma 1 Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da €. 2.500 a €. 6.400
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