Progettazione
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icona-ingegnere Quando serve il progetto?

Quando si affronta questo argomento si può iniziare dalla citazione degli articoli, per altro molto chiari, dell’ormai celebre D.M. nr. 37 del 22 gennaio 2008, oppure è possibile affidare la comprensione a concetti di buon senso.

In via generale si può far riferimento all’art. 5 comma 1 del succitato decreto:

“Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, è redatto un progetto.”

il quale definisce che non solo le nuove realizzazioni, ma anche la modifica di impianti esistenti deve essere preventivamente valutata e progettata da “ … un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta”.

L’incarico di un progettista non rappresenta, comunque, soltanto un obbligo normativo, ma è anche garanzia per il cliente che le opere siano realizzate nel rispetto delle prescrizioni vigenti, operando scelte congiunte con la committenza al fine di raggiungere il corretto equilibrio tra costi e benefici.

Il progettista rappresenta una figura terza che non solo tutela gli interessi del cliente, affiancandolo nella scelta della migliore offerta, ma che fa al contempo da garante del rispetto dei requisiti installativi necessari alla salvaguardia della sicurezza di chi usufruisce degli impianti.
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La documentazione di progetto rappresenta, inoltre, una guida per utenti e operatori che permetta di manutenere le apparecchiature evitando disservizi a seguito di eventuali interventi e modifiche, una fotografia aggiornata sullo stato dell’arte che consenta di valutare migliorie attuabili su piani programmati.

Il progetto redatto da un professionista iscritto all’albo è, comunque, obbligatorio nei seguenti casi (D.M. 37/08 art. 5 comma 2):


  1. “impianti elettrici per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
  2. impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  3. impianti elettrici destinati agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
  4. impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 metri quadri;
  5. impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione"

Riassumendo, l’obbligatorietà del progetto si manifesta per qualsiasi destinazione d’uso dell’immobile, sia esso facente parte di ambienti o strutture di tipo civile, industriale, commerciale o altro, che abbia una delle seguenti caratteristiche o limiti dimensionali:
  • la superficie dell’ambiente maggiore di 200 m² (400 m² per locali di singole unità abitative);
  • la potenza impegnata superiore a 6 kW;
  • utenze alimentate a tensioni maggiori di 1.000 V


Inoltre è obbligatorio se gli ambienti, di ogni genere, sono soggetti a normativa speciale del CEI, cioè:
  • adibiti a locali medici;
  • soggetti a maggior rischio in caso di incendio;
  • soggetti a rischio di esplosione;

Occorre, infine, citare l’articolo 1 del D.M. 37/08:, “Ambito di applicazione”:
  1. "Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

  2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
    1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
    2. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;


Rispetto a quanto detto finora, occorre pertanto aggiungere che il progetto è obbligatorio anche per impianti di protezione dalle scariche atmosferiche per edifici con volume superiore a 200 mc e che gli impianti elettronici sono sempre progettati, quando installati negli immobili i cui impianti elettrici sono soggetti all’obbligatorietà del progetto, come ad esempio gli impianti di rivelazione incendi e gli impianti di allarme antifurto.

Sembra più semplice rispondere alla domanda: quando non serve il progetto di un impianto elettrico?

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